Art. 2 — Disposizione transitoria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1914 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge e' applicabile anche agli inscritti di leva marittima delle classi 1892 e 1893, dichiarati rivedibili, che concorreranno con la classe Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 7 giugno 1914.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Millo.
[5]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 17 giugno 1914 al 10 giugno 1920
