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[1]Il capoverso dell'art. 1 della leggo 18 luglio 1911, n. 765, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]«La ferma degli inscritti di leva marittima gia' rivedibili per una o per due leve, arruolati in 1ª categoria, e' pure di tre anni».
Testo in vigore dal 17 giugno 1914 al 10 giugno 1920
