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[1]L'esenzione dal diritto di statistica stabilito dalla legge 25 luglio 1896, n. 324, accordata alle merci in transito, e' estesa alle merci immesse nei depositi doganali e poscia riesportate.
[2]I diritti di statistica gia' riscossi, in applicazione della citata legge 25 luglio 1896, sulle merci esistenti nei depositi doganali, non saranno restituiti.
Testo in vigore dal 9 aprile 1898 al 22 dicembre 2008
