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[1]Al n. 3 della nota al n. 210 della tariffa e' fatta la seguente aggiunta:
[2]«Agli opifici nei quali si compie la trasformazione dei rottami in ferro nuovo mediante ribollitura in pacchetti, il Ministro delle Finanze ha facolta' di concedere che le lamiere di ferro vecchie e rese inservibili dall'uso siano ammesse al trattamento dei rottami anche quando siano ridotte in pezzi di dimensione superiore a 50 centimetri, purche' lo spezzamento e la ribollitura in pacchetti si compiano sotto la vigilanza dell'Amministrazione».
Testo in vigore dal 9 aprile 1898 al 22 dicembre 2008
