Art. 3
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I prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa sullo zucchero, e per i quali la somma da restituire e' stabilita in misura fissa dalla annessa tabella, quando contengano glucosio aggiunto od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione soltanto per la quantita' di zucchero che realmente contengono, accertata mediante analisi chimica.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
