Art. 2
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A datare dal 22 febbraio 1893, la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati all'esportazione, sara' conceduta nella misura indicata nell'annessa tabella B, che fa parte integrante della presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
