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[1]A datare dal 1° marzo 1888 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati alla esportazione all'estero, sara' conceduta nella misura indicata nella tabella allegata che fa parte integrante della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1888.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli Zanardelli.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1888 al 16 dicembre 2009
