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[1]E' data al Governo del Re la facolta' di stabilire i limiti e le garanzie per l'applicazione della presente legge, anche nei rapporti colle Amministrazioni soggette alla vigilanza governativa, i doveri e i diritti delle cooperative ammesse a valersene, non che i criteri per determinare come debbano essere composte le cooperative agricole perche' possano goderne i benefici.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 maggio 1904.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti. L. Luzzatti. Tedesco. Rava.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 19 maggio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-05-12;178~art3 · fonte del testo

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