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[1]E' data al Governo del Re la facolta' di stabilire i limiti e le garanzie per l'applicazione della presente legge, anche nei rapporti colle Amministrazioni soggette alla vigilanza governativa, i doveri e i diritti delle cooperative ammesse a valersene, non che i criteri per determinare come debbano essere composte le cooperative agricole perche' possano goderne i benefici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 maggio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. L. Luzzatti. Tedesco. Rava.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 19 maggio 1904 al 22 dicembre 2008
