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[1]Gli attuali segretari di 2ª e 3ª classe conseguiranno le promozioni in base all'organico approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304, modificato dalla legge 13 luglio 1910, n. 431, per i posti di segretario di 1ª e di 2ª classe, fino a che tutti abbiano raggiunto la 1ª classe.
[2]Gl'impiegati che risulteranno in eccedenza al ruolo organico della carriera di concetto saranno conservati temporaneamente in soprannumero nel grado e nella classe che presentemente occupano.
Testo in vigore dal 26 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
