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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 9 della legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' cosi modificato:
[7]Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel precedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo d'ufficio nelle cancellerie e segreterie.
[8]I posti di cancelliere di tribunale e Corte d'appello, di segretario di R. procura e di procura generale e quelli di cancelliere di pretura nelle sedi di tribunale o Corte d'appello non possono essere conferiti ai funzionari che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneita' da parte della Commissione».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 2 luglio 1912.
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Finocchiaro-Aprile.
[13]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 4 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
