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[1]II sottufficiale dei carabinieri reali puo' cessare dal servizio per una delle seguenti cause:
[2]1° invio in congedo a domanda;
[3]2° dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento;
[4]3° collocamento a riposo;
[5]4° collocamento in riforma;
[6]5° retrocessione dal grado, dopo la ferma;
[7]6° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma;
[8]7° rimozione dal grado, dopo la ferma;
[9]8° espulsione dall'esercito per condanna penale.
[10]I provvedimenti indicati ai nn. 1° e 2° sono presi rispettivamente dai comandanti delle legioni e dal comando generale dell'arma; quelli indicati ai nn. 3° e 4° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; quello al n. 5° e' preso pure con decreto ministeriale, che sara' registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio o per infermita', ai termini delle vigenti leggi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
