Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai sottufficiali dell'arma a cavallo e' corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0.40.
[2]Ai medesimi e' concesso inoltre un supplemento giornaliero alla quota vestiario di L. 0.04.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
