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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Spingardi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
