Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 25° e non il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo al 30° anno di servizio, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
