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I brigadieri, con piu' di 4 e meno di 8 anni di grado, promossi marescialli d'alloggio per effetto della presente legge, saranno promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi man mano che compiono l'8° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
