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[1]I brigadieri gia' iscritti sul quadro d'avanzamento, aventi 8 o piu' anni di grado e promossi marescialli d'alloggio in base all'articolo precedente, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio.
[2]I brigadieri che sono gia' inscritti nel quadro d'avanzamento a scelta potranno essere promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio, e 6 anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
