Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913. Leggi il testo vigente →

[1]All'atto della promulgazione della presente legge:

[2]Tutti gli attuali marescialli d'alloggio dei carabinieri reali saranno promossi marescialli d'alloggio maggiori.

[3]Tutti i brigadieri gia' inscritti sul quadro d'avanzamento, nonche' quelli idonei aventi piu' di 4 anni di grado, saranno promossi marescialli d'alloggio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;690~art20 · fonte del testo

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