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[1]All'atto della promulgazione della presente legge:
[2]Tutti gli attuali marescialli d'alloggio dei carabinieri reali saranno promossi marescialli d'alloggio maggiori.
[3]Tutti i brigadieri gia' inscritti sul quadro d'avanzamento, nonche' quelli idonei aventi piu' di 4 anni di grado, saranno promossi marescialli d'alloggio.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 15 luglio 1913
