Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali non acquistano diritto ad alcun aumento di pensione dopo il venticinquesimo anno compiuto di servizio)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
