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[1]La pensione ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e' liquidata come appresso:

[2]A venti anni di servizio, e' pari alla meta' dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio, piu' un quinto della pensione cosi' ottenuta.

[3]Per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti, o sino al venticinquesimo incluso, la pensione di cui al precedente capoverso aumenta di un venticinquesimo dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 21 febbraio 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;690~art15 · fonte del testo

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