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[1]La pensione ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e' liquidata come appresso:
[2]A venti anni di servizio, e' pari alla meta' dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio, piu' un quinto della pensione cosi' ottenuta.
[3]Per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti, o sino al venticinquesimo incluso, la pensione di cui al precedente capoverso aumenta di un venticinquesimo dell'assegno goduto nell'ultimo anno.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 21 febbraio 1918
