Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono abrogati gli articoli 1 (lettera a, b), 2, 4, 5 (meno il penultimo comma), 6 (meno l'ultimo comma), 8, 9 (meno l'ultimo comma), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (meno l'ultimo comma), 28, 44 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272, e tutte le disposizioni dello stesso testo unico o di altre leggi le quali siano contrarie alla presente legge, per quanto riguarda l'arma dei carabinieri reali.
[2]Il Governo del Re ha facolta' di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.
Testo in vigore dal 15 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
