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Sono aboliti, per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ((e per i sottufficiali e militari di truppa che liquideranno la pensione in base alla presente legge e' abolito anche l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
