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[1]L'organico dei vari gradi di sottufficiale nell'arma dei carabinieri reali e' il seguente:
[2]Vicebrigadieri a piedi n. 1049.
[3]Vicebrigadieri a cavallo n. 354.
[4]Totale n. 1403.
[5]Brigadieri a piedi n. 1830.
[6]Brigadieri a cavallo n. 268.
[7]Totale n. 2098.
[8]Marescialli d'alloggio a piedi e marescialli d'alloggio capi a piedi n. 1842.
[9]Marescialli d'alloggio a cavallo e marescialli d'alloggio capi a cavallo n. 158.
[10]Totale n. 2000.
[11]Marescialli d'alloggio maggiori a piedi n. 970.
[12]Marescialli d'alloggio maggiori a cavallo n. 230.
[13]Totale n. 1200.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 marzo 1912, n. 231
1La L. 28 marzo 1912, n. 231 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono autorizzate le sottoindicate modificazioni, dal 1° luglio 1912, agli organici dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali stabilito dalla legge 6 luglio 1911, n. 690. In aumento: tre marescialli maggiori di alloggio, nove brigadieri e due vice brigadieri a piedi; In diminuzione: un brigadiere a cavallo".
L. 31 maggio 1913, n. 596
2La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei brigadieri a cavallo e' aumentato da 268 a 320 ed e' diminuito di 27 il numero dei vice brigadieri e di 25 il numero dei carabinieri a cavallo". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
