Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'organico dei vari gradi di sottufficiale nell'arma dei carabinieri reali e' il seguente:

[2]Vicebrigadieri a piedi n. 1049.

[3]Vicebrigadieri a cavallo n. 354.

[4]Totale n. 1403.

[5]Brigadieri a piedi n. 1830.

[6]Brigadieri a cavallo n. 268.

[7]Totale n. 2098.

[8]Marescialli d'alloggio a piedi e marescialli d'alloggio capi a piedi n. 1842.

[9]Marescialli d'alloggio a cavallo e marescialli d'alloggio capi a cavallo n. 158.

[10]Totale n. 2000.

[11]Marescialli d'alloggio maggiori a piedi n. 970.

[12]Marescialli d'alloggio maggiori a cavallo n. 230.

[13]Totale n. 1200.

[14]Totale generale n. 6701. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1912, n. 231

1

La L. 28 marzo 1912, n. 231 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono autorizzate le sottoindicate modificazioni, dal 1° luglio 1912, agli organici dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali stabilito dalla legge 6 luglio 1911, n. 690. In aumento: tre marescialli maggiori di alloggio, nove brigadieri e due vice brigadieri a piedi; In diminuzione: un brigadiere a cavallo".

L. 31 maggio 1913, n. 596

2

La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei brigadieri a cavallo e' aumentato da 268 a 320 ed e' diminuito di 27 il numero dei vice brigadieri e di 25 il numero dei carabinieri a cavallo". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.

Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1912 al 15 luglio 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 maggio 1913, n. 596

    La L. 31 maggio 1913, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei brigadieri a cavallo e' aumentato da 268 a 320 ed e' diminuito di 27 il numero dei vice brigadieri e di 25 il numero dei carabinieri a cavallo". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;690~art1 · fonte del testo

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