Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 24 novembre 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Il Comitato pei servizi marittimi da' parere:

[2]1° sulle proposte di modificazione, ampliamento o riduzione di servizi;

[3]2º sulle proposte di istituzione di nuove linee;

[4]3° sui reclami e sulle controversie la cui risoluzione spetta al ministro della marina e in generale sulle questioni attinenti ai servizi marittimi sovvenzionati ed alla marina libera che gli vengono sottoposte dal ministro.

[5]A norma dei capitolati, il Comitato determina la classificazione delle merci, i prezzi e tutte le condizioni dei trasporti, le modalita' dei servizi di concentramento e cumulativi e definisce le controversie che potessero sorgere su tali materie e le altre contemplate dai capitolati predetti.

[6]Le decisioni del Comitato relative alle controversie tra i concessionari e gli speditori, caricatori, destinatari o altri interessati non pregiudicheranno l'azione giudiziale delle parti.

[7]Il Comitato delibera a maggioranza di voti: per la validita' delle sue deliberazioni occorre l'intervento alle adunanze di almeno sei membri.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 24 novembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art10 · fonte del testo

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