Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alla scadenza del presente contratto lo Stato si obbliga di far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari dei servizi marittimi contemplati dal presente capitolato, ed i concessionari hanno l'obbligo di cedere, tutti i piroscafi applicati ai servizi sovvenzionati che non superino il quindicesimo anno di eta' dalla data del varo.

[2]Il prezzo del rilievo sara' determinato con le norme indicate nell'ultimo comma del precedente art. 20.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art21 · fonte del testo

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