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[1]Per la esecuzione della presente legge, verra' inscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1922-923 la somma di L. 2.500.000, salvo le eventuali riduzioni dipendenti dall'aggiudicazione all'asta.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Leonardi-Cattolica - Tedesco - Facta - Nitti - Calissano - Sacchi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
