Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 69 del capitolato annesso alla presente legge, ove non intervenga fra l'assuntore di queste linee e gli assuntori dei nuovi servizi marittimi assegnati ai gruppi Tirreno superiore, Tirreno inferiore ed Adriatico completo accordo per la ripartizione e l'assunzione del personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Societa', il ministro della marina decidera' inappellabilmente sentiti i concessionari predetti.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
