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[1]Della sovvenzione dovuta dallo Stato potra' dall'assuntore essere vincolata presso la Cassa depositi e prestiti, la parte necessaria a garantire il servizio di obbligazioni che l'assuntore stesso voglia emettere anche agli effetti ed ai sensi dell'art. 171, 2° comma, del Codice di commercio.

[2]La modalita' di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, di concerto col ministro della marina.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 7 gennaio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;686~art7 · fonte del testo

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