Art. 70 (Allegato B)
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[1]Fermi restando pel concessionario gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a lire 2100 all'anno, pel resto del personale il concessionario e' obbligato ad assicurare un trattamento di invalidita' e vecchiaia. A tal fine sara' istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza od altro istituto ben accetto al Governo.
[2]I contributi necessari pel servizio delle pensioni andranno per meta' a carico del concessionario e per meta' a carico degli assicurati.
[3]Il concessionario e' obbligato a presentare all'approvazione del Ministero della marina, entro sei mesi dalla attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore, di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.
[4]Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvedera' d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il ministro della marina.
[5]Sorgendo controversie giudichera' un consiglio di arbitri, composto di un rappresentante del concessionario, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.
[6]In caso di inadempimento degli obblighi da parte del concessionario la sua quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione e potra' essere prelevata dalla cauzione e sara' anche in facolta' del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
