Art. 67 (Allegato B)
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[1]Il concessionario non potra' cedere ad altri i servizi contemplati nel presente capitolato se non in virtu' di una legge.
[2]Il concessionario non potra', inoltre, vendere i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati ed obbligatori senza la autorizzazione del ministro della marina.
[3]Questi avra' facolta' di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.
[4]Il concessionario non potra' del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.
[5]E' vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario di linee aggiudicate a trusts, coalizioni, cartelli od accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.
[6]Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario, senza obbligo di giudiziale diffidamento.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
