Art. 66 (Allegato B)
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Ove la societa' concessionaria fosse assuntrice soltanto del gruppo delle linee celeri dell'Egitto, potra' porre la sua sede in Roma o in Napoli, restando obbligata in questo secondo caso ad avere in Roma una rappresentanza ed il domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto. Ove essa fosse assuntrice anche di uno o piu' degli altri gruppi dei nuovi servizi marittimi (Tirreno superiore, inferiore ed Adriatico), avra' la sua sede in Roma, dove pure avra' la direzione generale ed il domicilio legale per gli effetti che sopra, e avra' sede compartimentale in Napoli. In ogni caso avra' sede di armamento in Napoli.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
