Art. 60 (Allegato B)
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Le merci ed i viaggiatori devono essere sbarcati in appositi lazzaretti al luogo di destinazione. Ove non si potessero sbarcare per deficienza di lazzaretti e il concessionario fosse obbligato a convertire in lazzaretti i propri piroscafi, lasciando i viaggiatori a bordo a scontare la contumacia, il concessionario dovra' ricevere per ogni piroscafo un compenso che sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
