Art. 54 (Allegato B)
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[1]In caso di sospensione di una o piu' linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero della marina, sara' corrisposta al concessionario, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire il concessionario delle spese restanti a suo carico, un'indennita' (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che, sara' determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.
[2]Ove il concessionario pero' intendesse di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avra' diritto alla sola sovvenzione normale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
