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[1]In caso di sospensione di una o piu' linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero della marina, sara' corrisposta al concessionario, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire il concessionario delle spese restanti a suo carico, un'indennita' (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che, sara' determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.

[2]Ove il concessionario pero' intendesse di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avra' diritto alla sola sovvenzione normale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;686~allegato-b-art54 · fonte del testo

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