Art. 5 (Allegato B)
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La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso l'amministrazione del concessionario tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
