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[1]Quando il Governo del Re diffidi il concessionario di sospendere il servizio sopra una o piu' linee, il concessionario stesso potra' continuarlo a proprio rischio e pericolo e non avra' in alcun caso altro diritto che quello della sovvenzione normale, corrispondente alla linea o alle linee cosi' esercitate.

[2]Se il servizio venga sospeso sopra una o piu' linee, cessera' per tutto il tempo della interruzione la sovvenzione relativa, corrispondendosi al concessionario, tanto a titolo d' interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste, e per coprire il concessionario delle spese restanti a di lui carico, un'indennita' da fissarsi di comune accordo.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;686~allegato-b-art47 · fonte del testo

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