Art. 41 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmettere copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.
[2]Il concessionario alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmettera' al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee, contenente la ripartizione cosi' dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea di cui ha l'esercizio.
[3]La liquidazione definitiva della sovvenzione non sara' fatta finche' non siano trasmessi al ministro della marina i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari, ferme pero' restando le anticipazioni di cui all'art. 62.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
