Art. 39 (Allegato B)
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[1]Il concessionario dovra' accordare:
[2]1° il viaggio gratuito, escluso il vitto, ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature o quattordici anni di esercizio nel numero massimo di tre per viaggio;
[3]2° il viaggio gratuito di 1ª classe, escluso il vitto che sara' per essi facoltativo, ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dell'Ispettorato dei servizi marittimi;
[4]e la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:
- a)alle famiglie dei membri del Parlamento;
- b)agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;
- c)ai componenti le spedizioni scientifiche;
- d)ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;
- e)agli impiegati governativi in genere che viaggiano per ragioni di servizio;
- f)ai missionari ed alle missionarie italiani; ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina ai militari di ogni grado che viaggino a spese dello Stato.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
