Art. 35 (Allegato B)
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[1]Oltre alle condizioni che saranno stabilite dal Comitato dei servizi marittimi ai sensi dell'articolo precedente, devono osservarsi le seguenti:
[2]per il trasporto dei passeggieri:
- a)i ragazzi di eta' inferiore ai cinque anni sono esenti dal pagamento della tariffa di trasporto (vitto escluso); quelli dai cinque ai dieci anni non compiuti pagano meta' tariffa;
- b)ogni passeggiere di 1ª classe ha dritto di portare con se' gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggiero di 2ª e 3ª classe 70.
- c)il costo del vitto e delle consumazioni a bordo e' determinato dal Comitato pei servizi marittimi, tenuto presente quanto si pratica dalle altre Compagnie di navigazione di prim'ordine;
- d)il concessionario non potra' esigere alcun diritto d'imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina; negli altri porti dovra' curare l'imbarco e lo sbarco dei passieggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina;
[3]per il trasporto delle merci:
[4]la classificazione delle merci sara' posta dal Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti sulle ferrovie dello Stato; ove si tratti di riunire due o piu' classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
