Art. 3 (Allegato B)
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[1]I viaggi designati dovranno essere eseguiti con la velocita' normale prescritta.
[2]Per velocita' normale s' intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
