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[1]I piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati, salvo il disposto dell'art. 17, devono essere di tonnellaggio e di velocita' non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa e il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

[2]L'assuntore non e' esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso, e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materrale da esso assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto pero' nei casi previsti dall'art. 23 e dall'art. 33.

[3]I detti piroscafi dovranno essere coperti da bandiera nazionale e di assoluta proprieta' del concessionario, salvo il disposto dell'art. 17, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.

[4]Il concessionario e' obbligato di assicurare i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;686~allegato-b-art19 · fonte del testo

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