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[1]Il concessionario dovra' far ritirare gli effetti dagli uffizi postali al porto o dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco, ove non sia possibile diversamente.

[2]Il concessionario dovra' egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffizi od agli agenti suindicati.

[3]La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero della marina, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

[4]Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico del concessionario, il quale dovra' adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria o senza perdita di tempo.

[5]Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispedizione degli effetti dai porti stessi il concessionario dovra', a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli edifici semaforici, che verranno all' uopo designati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;686~allegato-b-art12 · fonte del testo

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