Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1913 al 6 dicembre 1917. Leggi il testo vigente →
[1]I sottoindicati articoli della legge 6 luglio 1911, numero 690, sono sostituiti o modificati come segue:
[2]Art. 1. - Il numero dei brigadieri a cavallo e' aumentato da 268 a 320 ed e' diminuito di 27 il numero dei vice brigadieri e di 25 il numero dei carabinieri a cavallo.
[3]Art. 2. comma e). - Il termine di quattro anni di permanenza nel grado per i marescialli d'alloggio capi idonei alla promozione e' ridotto a due.
[4]Art. 11. - Aggiungere le seguenti parole: «e per i sottufficiali e militari di truppa che liquideranno la pensione in base alla presente legge e' abolito anche l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico».
[5]Art. 12. - Dopo le parole: «La pensione dei sottufficiali», aggiungere: «e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali».
[6]Dopo la parola: «ragguagliando», aggiungere: «eccezione fatta per gli allievi carabinieri».
[7]Aggiungere il seguente comma: «Per gli allievi carabinieri il massimo e il minimo sono quelli stabiliti pel soldato dalla tabella II annessa al testo unico su riferito».
[8]Art. 14. - Alle parole: «il presente articolo» sostituire: «la presente legge».
[9]Art. 16. - Sostituire il seguente: «I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali non acquistano diritto ad alcun aumento di pensione dopo il venticinquesimo anno compiuto di servizio».
[10]Art. 20. - Alle parole: «saranno promossi», sostituire: «assumeranno la denominazione di... ».
[11]Art. 22. - I marescialli d'alloggio capi, promossia tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, potranno se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori.
[12]Art. 23. - I brigadieri gia' iscritti sul quadro di avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo di alloggio e di maresciallo d'alloggio capo.
[13]Art. 26. - Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:
[14]«Agli effetti del precedente comma, l'antico grado di maresciallo d'alloggio ordinario, corrisponde all'attuale grado di maresciallo d'alloggio maggiore».
[15]«I marescialli maggiori nominati per effetto dell'art. 20 della legge n. 690 del 6 luglio 1911, che al 20° anno di servizio contavano 4 o piu' anni di grado da brigadiere, liquideranno la pensione come se dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli d'alloggio, e quelli che contavano 8 o piu' anni di anzianita' da brigadiere, come se, dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli capi».
Testo in vigore dal 30 giugno 1913 al 6 dicembre 1917
