Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sara' punito col carcere estensibile ad un anno e colla multa estensibile a lire 500 chi scientemente avra' ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami contraffatti o istrumenti destinati a falsificarli.

[2]Sara' punito colla multa estensibile a lire 1000 chi scientemente detenga od abbia fatto acquisto od uso di carte munite di bollo falsificato.

[3]L'uso o la semplice detenzione di carte munite di bollo falso, quando non avvengano in luoghi di pubblico ritrovo, saranno puniti con multa estensibile a lire 500.

[4]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879

2

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879 ha disposto (con l'art. 13, comma 5) che "Il massimo delle multe stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª) e' elevato a L. 6000".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1879 al 1 gennaio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879 ha disposto (con l'art. 13, comma 5) che "Il massimo delle multe stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª) e' elevato a L. 6000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1879-06-29;5165~art7 · fonte del testo

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