Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1866 al 5 luglio 1907. Leggi il testo vigente →
I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione Sovrana i Regolamenti di cui all'art. 4 entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente Legge. Trascorso detto termine senza effetto, il Regolamento sara' proposto d'ufficio dal Consiglio di Prefettura.
Testo in vigore dal 13 giugno 1866 al 5 luglio 1907
