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[1]La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'Autorita' governativa, la quale vi apporra' il suo visto, se riconoscera' osservata la Legge ed il Regolamento.

[2]In caso contrario, e quando insorgono opposizioni, il Prefetto decidera' con decreto motivato in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata, non potra' vietassi se non dopo un anno.

Testo in vigore dal 13 giugno 1866 al 5 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1866-06-12;2967~art3 · fonte del testo

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