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La coltivazione del riso e' permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle Provincie, sono deliberati da' Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 13 giugno 1866 al 5 luglio 1907
