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[1]Con decreto Reale sara' provveduto alla esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sato.
[3]Data a Roma, addi' 30 marzo 1890.
[4]UMBERTO
[5]Giolitti. G. Finali.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 8 aprile 1890 al 9 maggio 2025
