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Il Ministro del Tesoro potra' commutare nei titoli speciali, di cui al precedente articolo, a parita' di valore nominale, i certificati, o buoni provvisori che rappresentino crediti legalmente accertati, e i certificati, o buoni, definitivi rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici agli appaltatori delle anzidette linee ferroviarie, qualora i medesimi ne facciano domanda, accettando cosi il pagamento del capitale loro credito in cinquant'anni, e l'interesse del 5 per cento gravato dall'imposta sulla ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 8 aprile 1890 al 9 maggio 2025
