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Per lo scambio dei telegrammi tra gli uffici elettrici ed i posti semaforici e tra questi ed i bastimenti mercantili, non che per il conteggio delle tasse relative, e per quanto occorresse a regolare le relazioni di servizio fra le due Amministrazioni, saranno compilate apposite istruzioni, previ concerti da prendersi tra il Ministero della Marina e la Direzione dei telegrafi,
Testo in vigore dal 1 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
