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Un apposito fondo stanziato nel bilancio dei lavori pubblici provvedera' alla spesa occorrente per la costruzione, la manutenzione e la sorveglianza delle linee che servono a collegare i posti semaforici alla rete telegrafica del Regno, salvo quelle linee per le quali occorra una spesa tale che richieda una apposita legge.
Testo in vigore dal 1 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
