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[1]CONVENZIONE fra il Ministero dell'Istruzione Pubblica, la Provincia, il Comune, il Monte de' Paschi e la Societa' di esecutori di pie disposizioni di Siena, per il pareggiamento di quella Regia Universita' alle Universita' indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.
[2]Articolo 1.
[3]Il Ministero dell'Istruzione Pubblica provvedera' al pareggiamento della Regia Universita' degli studi di Siena alle Universita' indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.
Testo in vigore dal 26 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
